Stato civile cittadinanza italiana

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Tutte le informazioni riguardo Stato Civile | Cittadinanza italiana


A chi è rivolto

Coloro che vogliono fare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Descrizione

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

  1. Acquisto automatico
    Un cittadino straniero acquista la cittadinanza italiana nei seguenti casi:
  • si tratta di un minorenne riconosciuto successivamente alla nascita da padre o da madre di cittadinanza italiana
  • si tratta di un minorenne adottato da padre o da madre di cittadinanza italiana
  • si tratta di un minorenne il cui genitore, cittadino straniero, acquista la cittadinanza italiana, purché al momento dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore sia con lui convivente.
  1. Acquisto a seguito di dichiarazione
    Un cittadino straniero per nascita, in possesso di determinati requisiti, o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.
    Figlio naturale, maggiorenne, riconosciuto da un genitore italiano – Entro un anno dalla data del riconoscimento lo straniero deve esprimere la volontà di diventare cittadino italiano
    Straniero nato in Italia e legalmente residente in Italia, senza interruzioni, fino al compimento della maggiore età – Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra il 18° ed il 19° anno d’età. La residenza si considera legale quando lo straniero è sempre stato in possesso di regolare titolo di soggiorno ed è sempre stato iscritto in anagrafe dalla nascita fino al compimento del 18° anno d’età.
  2. Acquisto per concessione a seguito di matrimonio
    Il coniuge straniero di cittadino italiano, se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli nati dal matrimonio o adottati) oppure, se risiede all’estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio, può inoltrare domanda al Ministero dell’Interno per l’acquisto della cittadinanza italiana.
    La cittadinanza viene conferita con Decreto del Ministro dell’Interno che diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all’autorità diplomatico-consolare. L’interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.
    La domanda è redatta sugli apposti modelli ministeriali e va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato. Alla domanda, soggetta al versamento postale di un contributo di € 200,00, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti.
  3. Acquisto per concessione ordinaria
    La legge individua categorie di persone straniere che possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana. A tali persone sono richiesti, inoltre, periodi di residenza legale sul territorio italiano di diversa durata.
  • 3 anni di residenza legale, per chi è nato in italia o è discendente in linea retta di cittadino italiano entro il II grado
  • 5 anni di residenza legale, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano
  • 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano
  • 4 anni di residenza legale, per il cittadino di uno Stato U.E.
  • 5 anni di residenza legale per l’apolide o il rifiugiato – combinato disposto art. 16 comma 2
  • 10 anni di residenza legale per il cittadino straniero
    In tali ipotesi la cittadinanza viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, che diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all’autorità diplomatico-consolare. L’interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.
    La domanda è redatta sugli apposti modelli ministeriali e va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato. Alla domanda, soggetta al versamento postale di un contributo di € 200,00, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (CITTADINANZA IURE SANGUINIS)
Tale procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana riguarda tutti quei soggetti stranieri aventi un avo italiano e nati in uno Stato che ha attribuito ai discendenti la propria cittadinanza “iure soli” (es. gli Stati presenti sul continente americano)
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è attribuita al Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza, oppure, all’estero, alla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza (in questo caso l’istanza dovrà essere indirizzata al Consolato italiano competente).
Il procedimento, disciplinato dalla Circolare Ministeriale n. K.28.1 del 1991, è composto da varie fasi:
l’interessato al riconoscimento deve richiedere innanzitutto l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Rezzato, secondo le modalità previste per l’iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri.
Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero presenta una apposita domanda al Sindaco, in marca da bollo da € 16,00, allegando i seguenti atti in originale:

  • estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita
  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
  • atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato
  • il certificato rilasciato dalla competente Autorità conosolare italiana attestante che ne’ gli ascendenti in linea retta ne’ il richiedente non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
    Una volta effettuato l’accertamento sul possesso dei requisiti, il Sindaco attesterà il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, predisponendo la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Alcune osservazioni
La discendenza dall’avo italiano può avvenire esclusivamente per via paterna. Può tuttavia avvenire anche per via materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
I figli minori per effetto del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono la cittadinanza italiana tramite attestazione del Sindaco, debitamente tradotta e legalizzata dal Consolato/Ambasciata italiana del paese di appartenenza. E’ importante che il genitore abbia con sé un atto di nascita ai fini della trascrizione.
Gli atti originali infatti, formati all’estero da autorità straniere, devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente, nonché tradotti in lingua italiana (la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente).

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

  1. Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
  • nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano, Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975;
  • emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920;
  • dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.
  1. Ai sensi della legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”, è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
    (a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91:

cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo

perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati

appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91:

documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.
In tutte le casistiche speciali sopra elencate, l’istanza, unitamente alla documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Come fare

Per conoscere i casi in cui è possibile fare richiesta di cittadinanza italiana leggere il paragrafo Descrizione

Cosa serve

Leggere il paragrafo Descrizione per conoscere l'occorrente in base al proprio caso

Cosa si ottiene

Cittadinanza italiana

Procedure legate all'esito

Ottenimento della cittadinanza italiana

Tempi e scadenze

Informazione non disponibile

Quanto costa

In caso di Acquisto per concessione a seguito di matrimonio e di Acquisto per concessione ordinaria: alla domanda di richiesta di cittadinanza italiana, è necessario effettuare un versamento postale di un contributo di € 200,00, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti.

Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (cittadinanza iure sanguinis):

Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero presenta una apposita domanda al Sindaco, in marca da bollo da € 16,00, allegando gli atti richiesti.

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Vincoli

La discendenza dall’avo italiano può avvenire esclusivamente per via paterna. Può tuttavia avvenire anche per via materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
I figli minori per effetto del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono la cittadinanza italiana tramite attestazione del Sindaco, debitamente tradotta e legalizzata dal Consolato/Ambasciata italiana del paese di appartenenza. E’ importante che il genitore abbia con sé un atto di nascita ai fini della trascrizione.
Gli atti originali infatti, formati all’estero da autorità straniere, devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente, nonché tradotti in lingua italiana (la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente).

Ulteriori informazioni

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 13/06/1912, n. 555.
Legge 19/05/1975, n. 151
Legge 21/04/1983, n. 153
Legge 15/05/1986, n. 180
Legge 05/02/1992, n. 91
D.P.R. 12/10/1993, n. 572
Legge 14/12/2000, n. 379
D.P.R. 3.11.2000 N. 396

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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