Descrizione
Descrizione: Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Ai sensi del D.L. 54/2013, convertito nella L. 85 del 18.7.2013 è stata abrogata la prima rata dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.
CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:
- i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- i titolari di locazione finanziaria;
- i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest’ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell’imposta gravante sul suolo);
- i titolari del diritto di enfiteusi circa l’utilizzazione di un fondo agricolo;
- i titolari di concessione su aree demaniali.
Cliccando sull’icona sottostante “CALCOLA LA TUA IMU” potrete effettuare il conteggio dell’imposta da versare e stampare il modello F24 per il pagamento (non è consentito pagare con bollettino postale o altro).
ALIQUOTE ANNO 2013 Per l’anno 2013 le aliquote rimangono invariate rispetto al 2012 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 27/4/2012):
- ALIQUOTA ORDINARIA nella misura dello: 0,90%
per tutte le tipologie di unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato a fianco di ciascuna di esse. - ALIQUOTA RIDOTTA nella misura dello 0,50 %: Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze.
- ALIQUOTA RIDOTTA nella misura dello 0,20%: fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993 conv. con modificazione in l. 133/1994.
DETRAZIONI:
- Conferma della detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
- Conferma maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Note:
E’ allegata la Delibera n. 9 del 27/04/2012 su “determinazione aliquote e detrazioni IMU 2012”.Orari: L’Ufficio IMU è a disposizione dei cittadini, presso il piano terra del Municipio, il Martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.Per informazioni potrete contattare l’Ufficio IMU al tel. 035/689566.
Tipo documento | Documentazione , |
Numero e data | n. del |
Data di pubblicazione | 7 Febbraio 2023 |
Oggetto | Tutte le informazioni riguardo l'IMU - Imposta Municipale Unica |
Formati | |
Licenze | licenza sconosciuta |