La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione IMU presentata ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni. Pertanto le dichiarazioni IMU per l’anno 2012 possono essere presentate entro il 30/6/2013 (art. 10 co. 4 D.L. 8/4/2013 n. 35).
Il modello dichiarativo da utilizzare è approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.Si precisa che va presentata la dichiarazione per:
- le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla
banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
- le pertinenze dell’abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l’unità pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
- i fabbricati in cui è svolta attività d’impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola (aliquota 1, 02%) in quanto per questi è prevista, se il Comune non richiede una propria comunicazione, la dichiarazione IMU indicando nel campo “caratteristiche” il numero 7.1 o 7.3;
- il diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale, in quanto la separazione legale sia giudiziaria che consensuale omologata dal Tribunale, non modifica lo stato civile e quindi non risulta dalla banca dati anagrafica.
Si ricorda che: ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, per le successioni aperte dal 25/10/2001, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.
Resta fermo l’obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ( art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali. Si precisa che NON va presentata la dichiarazione, ma la comunicazione predisposta dal Comune per usufruire dell’aliquota agevolata in caso di:- alloggi e pertinenze in affitto secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);- alloggi e pertinenze in affitto a canone libero;- alloggi e pertinenze in affitto a studenti fuori sede per almeno 12 mesi secondo i patti concordati – L.431/98 (art.5, comma 2);- alloggi e pertinenze occupati da parente in linea retta fino al 1° grado ivi residente e non titolare di diritti reali nè in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune;- alloggi e pertinenze occupati da parente fino al 3° grado o affine fino al 2° grado(si ricorda che i coniugi, legati da rapporto di coniugio, non sono né parenti né affini);- fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D utilizzati direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento per attività d’impresa (anche lavoro autonomo), esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola.
La comunicazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell’anno di riferimento su apposito modulo predisposto dal Comune