L’intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
Contributi ordinari
1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l’utenza e da questa debitamente sottoscritto. L’accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga: a) l’adesione fattiva al progetto personalizzato; b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede attribuendo un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione, adottata con motivato atto dirigenziale. Non saranno ammesse all’erogazione le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione delle predette soglie di accesso.
5. L’entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l’accesso ai contributi ordinari e il valore ISEE del nucleo familiare. Per determinare la soglia massima dell’importo erogabile tale differenza dovrà essere moltiplicata per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente. La quantificazione del contributo ordinario, nel rispetto della soglia massima di contributo erogabile, sarà determinata in proporzione al punteggio di fragilità sociale ottenuto.
6. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:
a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
b) mancato raggiungimento del punteggio minimo dell’indicatore di fragilità sociale rilevato attraverso la scheda di cui al comma 4;
c) fruizione di un altro contributo economico ordinario, ricevuto nell’anno in corso, salvo i casi eccezionali di proroga previsti al comma 3;
d) superamento della soglia massima di contributo erogabile così come determinata dal comma 5;
e) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.
7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l’obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
8. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l’interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l’opportunità, la restituzione del contributo già percepito.
9. In un’ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.
Contributi straordinari
1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:
a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell’abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
d) situazione di grave inadeguatezza dell’alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell’alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l’importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.
3. L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta comunale.