Dichiarazione di inizio e modifica di attività produttiva (DIAP)
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Servizio attivo
Tutte le informazioni riguardo la dichiarazione DIAP
Coloro che hanno necessità di effettuare una dichiarazione di inizio e modifica di attività produttiva (DIAP)
La D.I.A.P. è stata introdotta per la prima volta dalla L.R. n. 8/2007 in attuazione della L.R. n. 1/2007; la Giunta Regionale con la delibera n. VIII/6919 e 8547 nel 2008 ha approvato un nuovo provvedimento di semplificazione dichiarazione inizio attività produttive.
La D.I.A.P. è un’autocertificazione che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, valida in tutto il territorio regionale.
E’ costituita da:
Gli ulteriori procedimenti amministrativi da sottoporre al regime semplificato della D.I.A.P. pertanto sono:
L’autorizzazione è subordinata alla presentazione della documentazione elencata al paragrafo Cosa serve.
Cosa serve per presentare la DIAP:
Invio Dichiarazione di inizio e modifica di attività produttiva (DIAP)
Comunicazione inoltrata correttamente al Comune.
La protocollazione presso l’Ufficio Protocollo Comunale costituisce titolo per l’ immediato avvio dell’attività.
Il servizio Sportello Unico del Comune di Bagnatica inoltrerà copia all’ASL ed all’ ARPA competente.
Non sono tenuti a presentare la D.I.A.P. i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006;
non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
non producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D. Lgs. N. 22/1997;
non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
A titolo d’esempio, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Da indicare
Contatta l'ufficio per maggiori informazioni:
Sono in ogni caso assoggettati ad obbligo di presentazione DIAP, attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano però:
1) Attività produttive precedentemente soggette a NOEA, ovvero
tutte le industrie insalubri di cui agli elenchi riportati nel D.M. Sanità del 05/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie” ;
le attività di cui alla delibera della giunta comunale n.1185.020/98 del 24.02.98.
2) Attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui al punto 6. dell’allegato 3C della DGR n. 6/43036 del 14/05/99.
3) Depositi mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Riferimenti normativi:
Legge regionale 1/2007 e 8/2007
Delibera G.R. 4502/2007, 6919/2008 e 8547/2008
Decreto d.c. 790/2009