A chi è rivolto
Cittadini che hanno necessità di eseguire nell'immobile di proprietà lavori edilizi di limitata entità.
Descrizione
A seguito dell’entrata in vigore di disposizioni statali, L. 122/2010 D.lgs. 59/2010, che hanno modificato l’art.19 della legge n.241/90 tra i titoli abilitativi all’esecuzione di interventi edilizi è stata introdotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della DIA, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.
Come fare
La SCIA consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell’immobile di proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all’Ufficio Tecnico comunale apposita segnalazione (modulo), asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la DIA, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).
Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la SCIA, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell’intervento. L’esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all’atto della presentazione.
Cosa serve
Documentazione da allegare:
- dimostrazione del titolo di colui che presenta la richiesta (committente);
- dati dell’immobile oggetto di intervento;
- elaborati grafici: estratto mappa catastale, documentazione fotografica, relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni e prospetti (di progetto, rilievo e comparazione qualora necessari) dell’immobile e di tutti le opere oggetto di intervento (es. recinzioni, pensiline, vani tecnici, schema raccolta acque, pannelli fotovolici/solari ecc);
- esame impatto paesistico;
- prospetto di calcolo contributo di costruzione (tabella contributo costo di costruzione);
- elaborati per adempimento alla L.13/89 abbattimento barriere architettoniche: relazione, elaborato grafico e dichiarazione;
- relazione geologica/geotecnica qualora prevista dallo studio geologico del P.D.R. del P.G.T. vigente;
- progetto impiantistica qualora necessari o dichiarazione di non assoggettabilità;
- parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario;
- estremi delle concessioni edilizie, DIA, titoli abilitativi precedenti;
- diritti di segreteria di euro 52,00;
Cosa si ottiene
Autorizzazione ad eseguire lavori di lieve entità presso un immobile di proprietà
Procedure legate all'esito
S’informa che la SCIA deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dai disegni relativi al progetto da effettuare
Tempi e scadenze
L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione.
L’Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l’interessato non provveda ad adeguare l’intervento alla normativa, l’Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell’attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:
sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l’attività.
Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la SCIA, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell’intervento.
Presentazione al Comune della richiesta di autorizzazione
Casi Particolari
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla DIA.
Quanto costa
Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge, è dovuto il contributo di costruzione secondo quanto previsto dall’ art. 43 della Legge Regionale 12/2005.
La S.C.I.A. è inoltre soggetta al pagamento della somma di euro 52,00 per diritti di segreteria.
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