Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, che ha approvato il nuovo regolamento anagrafico, dispone (articolo 33) che i certificati di anagrafe vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, nel presupposto che detti atti sono pubblici ai sensi dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 54, n. 1228. A tale norma è stata data un’interpretazione molto larga, talché, in pratica chiunque può richiedere ed ottenere una certificazione di stato famiglia concernente qualsiasi concittadino, anche diverso dal richiedente.
A tal proposito è però importante ricordare che alla base di ogni richiesta rivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse degno di tutela giuridica e tale concetto è stato codificato dalla recente legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo ed in particolare, dagli articoli 22 e 25 che trattano dell’accesso ai documenti amministrativi.