Iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall’estero
Tutte le informazioni riguardo il procedimento di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall’estero
Coloro che vogliono fare comunicare il trasferimento di residenza.
Il trasferimento di residenza da un Comune ad un altro, comporta l’obbligo, entro 20 giorni, dell’iscrizione anagrafica del nucleo familiare nel nuovo Comune.
Un componente maggiorenne della famiglia, deve rendere tale dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe. Una volta sottoscritta l’istanza, il servizio compila un verbale con i dati dichiarati dall’interessato al trasferimento e lo invia al servizio della Polizia Municipale per gli accertamenti al domicilio.
L’Agente accertatore, a seguito dei “sopralluoghi” con il quale constata l’effettiva presenza del nucleo presso il domicilio dichiarato, completa il verbale e lo restituisce all’Unità Anagrafe. Ulteriori accertamenti e informazioni possono essere richiesti al Comune di provenienza, al quale poi la pratica verrà inoltrata per la definitiva cancellazione. I dati relativi al nuovo nucleo familiare vengono quindi successivamente inseriti nel database contenente i registri della popolazione residente.
La richiesta deve essere resa all’Ufficio Anagrafe da un componente maggiorenne della famiglia, munito di un documento di identità, codice fiscale, eventuale patente e carta di circolazione dei veicoli intestati, entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento.
I cittadini stranieri, oltre ai documenti sopra indicati, devono presentare:
* documentazione obbligatoria
** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione La residenza decorre dalla data in cui è stata resa la dichiarazione dell’avvenuto trasferimento.
Iscrizione all'anagrafica del Comune di Bagnatica
Comunicazione del trasferimento di residenza da un Comune ad un altro
A norma dell’art. 13 del DPR 223/89, le dichiarazioni anagrafiche concernenti il trasferimento di residenza da altro comune devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. Inoltre, l’art. 18, comma 1, dello stesso DPR dispone che le medesime dichiarazioni, riportate su apposito mod. APR/4, devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall’ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione.
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