Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune o dall’estero

  • Servizio attivo

Tutte le informazioni riguardo il procedimento di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall’estero


A chi è rivolto

Coloro che vogliono fare comunicare il trasferimento di residenza.

Come fare

Il trasferimento di residenza da un Comune ad un altro, comporta l’obbligo, entro 20 giorni, dell’iscrizione anagrafica del nucleo familiare nel nuovo Comune.

Un componente maggiorenne della famiglia, deve rendere tale dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe. Una volta sottoscritta  l’istanza, il servizio compila un verbale con i dati dichiarati dall’interessato al trasferimento e lo invia al servizio  della Polizia Municipale per gli accertamenti al domicilio.

L’Agente accertatore, a seguito dei “sopralluoghi” con il quale constata l’effettiva presenza del nucleo presso il domicilio dichiarato, completa il verbale e lo restituisce all’Unità Anagrafe. Ulteriori accertamenti e informazioni possono essere richiesti al Comune di provenienza, al quale poi la pratica verrà inoltrata per la definitiva cancellazione. I dati relativi al nuovo nucleo familiare vengono quindi successivamente  inseriti nel database contenente i registri della popolazione residente.

Cosa serve

La richiesta deve essere resa all’Ufficio Anagrafe da un componente maggiorenne della famiglia, munito di un documento di identità, codice fiscale, eventuale patente e carta di circolazione dei veicoli intestati, entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento.
I cittadini stranieri, oltre ai documenti sopra indicati, devono presentare:

* documentazione obbligatoria

** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione La residenza decorre dalla data in cui è stata resa la dichiarazione dell’avvenuto trasferimento.

  • CITTADINO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO IN CORSO DI VALIDITA’
    1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
    *2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità
    *3) copia degli atti originali,tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
  • CITTADINO IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO IN CORSO DI RINNOVO
    1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
    *2) copia del titolo di soggiorno scaduto
    *3) ricevuta della richiesta di rinnovodel titolo di soggiorno
    *4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
  • CITTADINO IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
    1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
    *2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione
    *3) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
    *4) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico
    *5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia**
  • CITTADINO IN ATTESA DEL RILSCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
    1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
    *2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della Richiesta di permesso
    *3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
    *4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia**

Cosa si ottiene

Iscrizione all'anagrafica del Comune di Bagnatica

Procedure legate all'esito

Comunicazione del trasferimento di residenza da un Comune ad un altro

Tempi e scadenze

A norma dell’art. 13 del DPR 223/89, le dichiarazioni anagrafiche concernenti il trasferimento di residenza da altro comune devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. Inoltre, l’art. 18, comma 1, dello stesso DPR dispone che le medesime dichiarazioni, riportate su apposito mod. APR/4, devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall’ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione.

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Uffici che erogano il servizio

Ulteriori informazioni

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO:

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione”
  • Art. 5 D.L. n. 5 del 9.5.2012

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto principale